Art. 1.

      1. Al fine di sostenere le attività turistiche in Italia, è deducibile dal reddito imponibile, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di oneri deducibili, un importo fino a 516 euro per spese sostenute per soggiorni turistici nel territorio dello Stato negli anni 2006 e 2007.